Mozione del 6 marzo 2025

Mozione del 6 marzo 2025

Al Ministro dell’Università e della Ricerca 

Al Ministro della Salute 

e p.c. 

Al Presidente della CRUI 

Al Presidente del CUN 

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Collegi di Area Medica

 

Mozione 

La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia 

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 20, così come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128 e dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

VISTO la legge 29 dicembre 2000, n. 401, “Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario” , e, in particolare, l’art. 8; 

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.” e s.m.i.; 

VISTO il decreto ministeriale 1° agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 

VISTO il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”; 

VISTO il decreto interministeriale 402/2017, “Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i. 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 49; 

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, e in particolare l’art.4, comma 3; 

VISTE la proposta emendativa 6.0.5 a prima firma Zullo al DDL n. 1241 recante misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria, attualmente in corso di esame al Senato presso la 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale); 

La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia 

ESPRIME FORTE PREOCCUPAZIONE, per gli effetti che l’approvazione del succitato emendamento 6.0.5, che di fatto comporta l'introduzione strutturale del provvedimento emergenziale già previsto dall'articolo 2-bis del dl 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e recentemente prorogato fino al 31/12/2025 dal succitato dl 202/2024 (c.d. Decreto Milleproroghe), che consente l’attribuzione di incarichi semestrali di lavoro autonomo, rinnovabili, ai medici in formazione specialistica iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, potrebbe comportare ai fini di una corretta attuazione del percorso formativo dei medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione di area medica; 

RILEVA il fatto che, ai fini di un’adeguata formazione specialistica presso i presidi ospedalieri e le strutture territoriali del Servizio Sanitario Nazionale, questa debba prevedere la frequenza delle strutture delle reti formative delle Scuole di Specializzazione accreditate in base ai requisiti strutturali e di qualità di cui ai citati decreti interministeriali 68/2015 e 402/2017; 

RILEVA che non solo tale accreditamento non rientra tra i requisiti previsti per le aziende e gli enti del Servizio sanitario che possono conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo ex emendamento 6.0.5 ai medici in formazione specialistica iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, ma che inoltre non è prevista alcuna forma di corrispondenza tra specialità di assunzione e scuola di specializzazione frequentata; 

RILEVA che il periodo di lavoro autonomo debba essere riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, e che le università, ferma restando la durata legale del corso, debbano assicurare il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, rischiando di creare serie criticità alla qualità dei percorsi formativi degli assistenti in formazione, 

RITIENE che, pur essendo legittima e necessaria l’adozione di misure da parte del Servizio Sanitario Nazionale volte a sostenere in modo strutturale e al di fuori del contesto emergenziale i livelli essenziali di assistenza e il recupero delle liste d’attesa, l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ex art. 1, comma 548-bis della legge 145/2018 e s.m.i., le cui disposizioni sono state recentemente estese fino al 2027, contribuisca in misura maggiore a tale finalità, in quanto prevede la strutturazione automatica dei neo-specialisti all’interno del Servizio Sanitario Nazionale al termine del percorso formativo e che, pur con le sue criticità, questa modalità consenta una migliore sinergia tra Università e Servizio Sanitario Nazionale nella formazione dei medici specializzandi. 

RITIENE che allo stesso scopo sul lungo periodo concorra in misura molto maggiore l’aumento dei contratti di formazione specialistica avvenuta a partire dal 2021, e che nel 2026 produrrà i suoi effetti in termini di aumento reale del numero degli specialisti disponibili; 

RITIENE che, proprio in ragione del succitato art. 1, comma 548-bis della L. n. 145/2018 e s.m.i. e della prossima ampia disponibilità di specialisti, l’istituziona lizzazione sine die della possibilità di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione appare di utilità limitata rispetto all’encomiabile obiettivo di garantire a tutta la popolazione il giusto accesso alle cure necessarie, introducendo al contempo gravi vulnus alla qualità della formazione specialistica. 

La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia 

CHIEDE PERTANTO 

ai Sig.ri Ministri in indirizzo il loro autorevole intervento affinché, in sede di discussione del DDL n. 1241 l’emendamento 6.0.5 sia ritirato, ai fini della salvaguardia della qualità della formazione medica specialistica e dell’assistenza erogata dal nostro Servizio Sanitario Nazionale. 

Roma, 6 marzo 2024
Il Presidente della Conferenza Permanente 
Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia 
​Prof. Paolo Villari