Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico
La conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, (LEGGE 17 dicembre 2021 , n. 215) nel capo II, dopo l’articolo 12 introduce:
«Art. 12 -bis ( Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico ). — 1. All’articolo 1, comma 548 -bis , della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,” sono inserite le seguenti: “nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa,”;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l’attività formativa presso le medesime strutture”;
c) al quarto periodo, dopo le parole: “alle attività assistenziali svolte, si applicano” sono inserite le seguenti: “, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,” e dopo le parole: “del Servizio sanitario nazionale” sono aggiunte le seguenti: “e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza”.