Mozione del 15 Gennaio 2019

Mozione

Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Al Ministro della Salute
All’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica

Mozione

La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia

VISTO il D.L. n. 402/2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015

CONSIDERATI gli esiti della prime due tornate del processo di accreditamento delle Scuole di Specializzazione e le criticità emerse in prima applicazione delle norme dettate dal citato decreto

SOTTOLINEATA NUOVAMENTE la necessità di raggiungere un quadro normativo e regolamentare sempre più funzionale ad un reale miglioramento della qualità del percorso formativo offerto su tutto il territorio nazionale dalle Scuole di Specializzazione

PRESO ATTO che nonostante il fruttuoso dibattito sviluppatosi tra i diversi attori coinvolti che ha permesso di individuare alcune indispensabili modifiche a quanto stabilito dal citato D.L. n. 402/2017, nessuna iniziativa concreta al momento sembra essere stata intrapresa in tal senso

PRESO ATTO di quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, e, nello specifico, all’art. 399, circa il blocco delle assunzioni per l’anno 2019

TENUTO CONTO di quanto emerso nell’incontro con il Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la Formazione Specialistica del 15 Gennaio 2019 circa la possibile tempistica della nuova tornata di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area medica

EVIDENZIATO che l’interpretazione condivisa (cfr. nota della DGSINFS – MIUR Dott.ssa Melina del 17/4/2018) relativamente al termine per il raggiungimento da parte delle Scuole dei requisiti disciplinari di cui al D.I. 65/2015 in base al combinato disposto del comma 3 dell’articolo 6 del D.I. 65/2015 e del comma 2 dell’articolo 8 del D.I. 402/2017, pone tale termine al 30 dicembre 2019, cioè alla fine del II anno di corso riferito alla coorte di assistenti in formazione che hanno iniziato il I anno (nell’anno accademico 2016/17) il 30 dicembre 2017.

La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia

SEGNALA come il blocco delle assunzioni per l’anno 2019 di cui all’art. 399 dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” influisca in modo rilevante sulla possibilità per gli Atenei di portare a termine in tempi utili il reclutamento dei docenti di ruolo necessari al raggiungimento del requisito della presenza nel corpo docente di almeno due Professori di ruolo del, o dei, SSD specifico/i della Scuola stessa;

RITIENE che in nessun modo debba essere anticipato il termine del 30 dicembre 2019 per il raggiungimento da parte delle Scuole dei requisiti disciplinari di cui al D.I. 65/2015 e che quindi nel cronoprogramma della nuova tornata debba essere comunque considerato tale termine per la procedura di accreditamento definitivo;

RILEVA come il rispetto di tale termine non influisca in nessun modo sull’auspicabile anticipo del concorso nazionale per l’accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a.2018/19 in considerazione anche del fatto che il riallineamento tra gli anni accademici delle Scuole e gli anni solari reali è indispensabile per un corretto funzionamento dello stesso sistema di accreditamento;

PRENDE ATTO con soddisfazione dello sforzo messo in atto, mediante l’art. 521 dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, di reperire le risorse economiche necessarie all’aumento dei contratti per gli assistenti in formazione in modo da poter sfruttare a pieno il potenziale formativo delle Scuole di Specializzazione di Area Medica, ma rileva che, per consentire la formazione specialistica alla totalità dei medici annualmente laureati dai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, sia indispensabile riallineare la programmazione del numero di posti disponibili per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con la programmazione del graduale aumento dei contratti previsto dal citato articolo;

La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia

RITIENE INDISPENSABILE, in considerazione soprattutto del citato blocco delle assunzioni, giungere ad una interpretazione condivisa delle norme, o, se necessario, ad una variazione delle stesse, per consentire alle Scuole di inserire, ai fini del raggiungimento del Requisito della presenza nel corpo docente di almeno due Professori di ruolo del, o dei, SSD specifico/i della Scuola stessa, i docenti per cui il processo di reclutamento si possa comunque ritenere concluso anche in assenza di una formale presa di servizio. In tal senso si indicano tre diverse possibilità:

  • permettere di inserire i Professori di ruolo per i quali le procedure di reclutamento si siano concluse e gli atti siano stati formalmente approvati;
  • permettere di inserire i Professori di ruolo per i quali le procedure di reclutamento si siano concluse e il docente sia stato formalmente chiamato dal Dipartimento;
  • permettere di inserire i Professori di ruolo per i quali le procedure di reclutamento si siano concluse e la chiamata sia stata formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

RITIENE INDISPENSABILE sfruttare il tempo ancora disponibile, prima del termine del 30 dicembre 2019, ai fini del raggiungimento da parte delle Scuole dei requisiti disciplinari di cui al D.I. 65/2015, per l’adozione delle modifiche normative necessarie alla soluzione delle principali criticità rilevate nelle prime due tornate di accreditamento, e di seguito ribadite con proposta di possibile soluzione:

  • Parametro ANVUR per la qualificazione scientifica delle scuole. Buona parte delle Scuole di Specializzazione con accreditamento provvisorio, anche nella seconda tornata, hanno avuto problemi con tale parametro. Se il calcolo di tale parametro rimanesse invariato rispetto a come è stato attuato nelle prime applicazioni, rappresenterebbe un deterrente all’up-grade nelle varie fasce di docenza (es. un RTDB con parametri da associato e quindi con un contributo positivo alla qualificazione scientifica della Scuola, appena diventato professore di II fascia nuocerebbe alla stessa, pur essendo di fatto la stessa persona, in quanto, prima di acquisire i parametri della fascia superiore, avrebbe bisogno di un ragionevole tempo di lavoro; ciò vale anche ovviamente per gli up-grade dalla II alla I Fascia della docenza); inoltre il possesso delle soglie previste per l’ASN con le attuali regole è comunque dinamico per tutte le fasce di docenza (essendo previsto un preciso arco temporale utile al calcolo del parametro che comporta quindi un ricalcolo dello stesso anno per anno). Ciò considerato sembrerebbe opportuno prevedere che il valore dello score di 0,4 sia assegnato per il raggiungimento/mantenimento di ognuna delle soglie della fascia di appartenenza e non di quella superiore. Tale soluzione garantirebbe comunque la qualificazione scientifica del corpo docente, non comporterebbe nessuna variazione della soglia e sarebbe molto più semplice dal punto di vista attuativo rispetto all’introduzione di “franchigie” temporali che dovrebbero comunque tener conto di eventuali situazioni di sospensione temporanea delle attività (periodi di maternità, aspettative per motivi di salute, ecc.).
  • Requisito della presenza nel corpo docente di almeno due Professori di ruolo del, o dei, SSD specifico/i della Scuola stessa. Una percentuale non trascurabile di Scuole con accreditamento provvisorio presenta l’incompletezza di tale requisito (presenza di un unico Professore di ruolo del/dei SSD specifico/i); ai fini anche di incentivare politiche di reclutamento che privilegino nuovi e qualificati ingressi, si ritiene opportuno che al raggiungimento del requisito in questione possano contribuire anche i Ricercatori a tempo determinato di tipo B in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II Fascia di docenza nel settore specifico della Scuola; di fatto coloro che si ritrovano in tale situazione sono potenziali docenti di II Fascia fatte salve le valutazioni necessarie all’attivazione della cosiddetta “tenure track”.
  • Valori eccessivi di alcuni requisiti assistenziali. Anche nella seconda tornata di accreditamento si è ripresentato il problema del valore eccessivo riscontrato in non pochi casi dovuto alla percentuale di fruibilità del potenziale assistenziale ai fini formativi stabilito nel 20 per cento. Si ribadisce che tale percentuale è sicuramente da rettificare almeno per quel che concerne le Aziende Ospedaliere Universitarie e le Aziende Sanitarie ad esse assimilabili (di riferimento per le Facoltà Mediche) nelle quali, di fatto, per missione delle strutture stesse, pressoché tutte le attività assistenziali sono fruibili ai fini formativi. Se non si volessero differenziare le diverse strutture si dovrebbe incrementare la percentuale, per tutte, almeno al 50 per cento. 
  • Scuole inter-ateneo. È indispensabile la reale attivazione di scuole condivise da più atenei, attualmente non prevista se non nella forma di atenei satelliti di una sede principale. È evidente come tale soluzione vada nel senso di una vera incentivazione della ricerca di sinergie tra diversi atenei al fine dell’ottimizzazione dell’offerta formativa nell’ambito della formazione medica specialistica e potenzialmente possa favorire una diminuzione del numero totale delle Scuole evitando parcellizzazioni non funzionali alla crescita della qualità della formazione.

RIBADISCE la necessità e la volontà del pieno sfruttamento delle potenzialità formative delle reti costituite dalle singole Scuole per la rotazione degli assistenti in formazione presso le singole strutture secondo criteri stabiliti dai Consigli dalle Scuole che tengano conto, nell’ambito del piano formativo, del contributo della struttura collegata e/o complementare in termini di dotazione tecnologico/strutturale, casistica, presenza di tutor qualificati e dei livelli di autonomia progressivamente raggiunti dai singoli assistenti in formazione.

RIBADISCE, nella sua qualità di interlocutore specificamente informato in quanto attore principale del coordinamento delle attività delle Scuole di Specializzazione di Area Medica e in ordine alla partecipazione prevista per legge negli Osservatori Regionali, la propria disponibilità ad un confronto costruttivo con il Ministro e gli Uffici del MIUR, con il Ministro e gli Uffici del Ministero della Salute e con l’Osservatorio, ai fini di una completa sinergia di azione per il raggiungimento di un quadro funzionale al reale miglioramento della qualità del percorso formativo offerto su tutto il territorio nazionale dalle Scuole di Specializzazione.

Roma 15 gennaio 2019

Il Presidente della Conferenza Permanente Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia

Prof. Carlo Della Rocca