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WORLD HEALTH SUMMIT REGIONAL MEETING 2022 - ROMA

Mozione 8 giugno 2022

Mozione

Al Ministro della Università e Ricerca
Al Ministro della Salute
Alla Direzione generale delle Professioni Sanitarie e Risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale Dr.ssa Rossana Ugenti
Al Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio Dr. Gianluca Cerracchio
Al Presidente della Conferenza Permanente delle Regioni e delle Provincie autonome Dr. Massimiliano Fedriga
All’Osservatorio Nazionale delle Professioni Sanitarie
Al Presidente ANVUR
Prof. Antonio Felice Uricchio

e, pc.

Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione

MOZIONE

La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia
La Conferenza Permanente delle Classi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie

RILEVATA

  • La consolidata ed efficace esperienza trentennale del sistema formativo che abilita ai 22 Profili delle Professioni Sanitarie in Italia.
  • L’ulteriore esigenza di sviluppo quantitativo e qualitativo emerse in tutta evidenza nel periodo pandemico per assicurare le crescenti necessità del Paese.
  • La persistenza, tuttavia, di alcune fragilità strutturali generate dalla non sempre chiara e definita modalità con cui Università e Servizio Sanitario Nazionale/Regionale (SSN/SSR) contribuiscono al pieno sviluppo e sostegno dei Corsi di Laurea.

PRESO ATTO

  • Della necessaria genericità dell’unica fonte normativa di carattere nazionale che regola la materia di cui si tratta, costituita dall’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e del mancato aggiornamento, quando non dell’assenza, di Protocolli di Intesa che regolano a livello regionale i rapporti tra Regione/Aziende Sanitarie ed Università relativamente ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie triennali e magistrali.

RILEVATA PERTANTO

  • La necessità di elaborare indicazioni per la stipula dei Protocolli di Intesa Regioni – Università emersa anche nel Tavolo Tecnico per le Professioni Sanitarie promosso dal MUR nonché nella stessa Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e già evidenziate dalle scriventi Conferenze con la mozione dell’8 novembre 2021.

OSSERVATO

  • Che le scriventi Conferenze hanno attivato un confronto all’interno dei propri organi per proporre norme di comportamento, condivise e omogenee almeno sul territorio nazionale, che regolino
    • (a) i rapporti tra le Università e le Aziende Sanitarie convenzionate per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi delle Lauree abilitanti in questione considerata, a trent’anni dal loro avvio, l’esigenza di affinarne i meccanismi di integrazione e le responsabilità, nonché di meglio specificare alcune fattispecie operative;
    • (b) la didattica professionalizzante (docenza professionalizzante, sistema di tutorato) con particolare riferimento ai sistemi di incarico e alle funzioni svolte, anche valorizzando le buone pratiche e individuando interventi che superino le difficoltà registrate negli anni.

La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia
La Conferenza Permanente delle Classi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie

 

RITENGONO
Che nell’elaborazione delle linee guida da emanare per la stipula dei Protocolli di Intesa Regione – Università per la gestione dei Corsi di Laurea e per i Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie debbano essere tenute presenti le seguenti considerazioni e proposte approvate dalle scriventi Conferenze
 

  • (1) Sui rapporti tra le Università e le Strutture del SSN/SSR pubbliche e private accreditate comprensive degli IRCCS

Come indicato in premessa, è opportuno e urgente condividere norme di comportamento comuni e omogenee almeno sul territorio nazionale, che regolino i rapporti tra le Università e le Strutture del SSN/SSR, istituzioni pubbliche e private accreditate e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito denominate Strutture Sanitarie) convenzionate per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi; queste norme debbono garantire la qualità e la sostenibilità di tali Corsi di Laurea stante l’elevata rilevanza, attualmente sempre più evidente, che le figure professionali formate dagli stessi rivestono per la salute dei cittadini.
Si tratta evidentemente di un obiettivo condiviso dalle Università e dal SSN/SSR e che deve impegnare gli attori coinvolti per contenere al massimo fattori che possono generare ritardi nel conseguimento del titolo, impoverimento della qualità formativa e, di conseguenza, nell’inserimento nel contesto professionale anche in considerazione del fabbisogno di professionisti programmato.
In relazione a quanto stabilito dal citato art. 6 comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, si ritiene indispensabile condividere quanto segue:

  1. Gli Atenei individuano
    di concerto con le Regioni e le Strutture Sanitarie di riferimento modalità di integrazione per la sostenibilità dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie. 
    Gli Atenei inoltre assicurano:
    - la progettazione complessiva delle attività didattiche e la loro erogazione, in linea con le indicazioni ANVUR per la progettazione in qualità dei Corsi di Studio, assicurando le iniziative di continuo miglioramento anche attraverso continue interlocuzioni con i portatori di interesse rappresentati, tra gli altri, anche dalle Strutture Sanitarie della rete di riferimento;
    - il monitoraggio della qualità formativa attraverso l’analisi e la messa a disposizione alle parti interessate degli indicatori di monitoraggio periodici;
    - un numero di docenti universitari pari ad almeno il 50% del totale degli insegnamenti frontali ed almeno un docente universitario del SSD dello specifico Profilo Professionale del Corso, necessari all’accreditamento del Corso stesso;
    - l’accesso ai servizi e alle risorse agli studenti (esempio, biblioteche, iniziative di internazionalizzazione);
    - le funzioni di segreteria amministrativa per gli studenti e di segreteria didattica generale per i Corsi di Studio;
    - la definizione di convenzioni specifiche con aziende esterne e/o con liberi professionisti non afferenti al SSN/SSR per assicurare le esperienze di tirocinio e l’individuazione di figure per le funzioni tutoriali e la Direzione delle attività professionalizzanti quando tali professionalità non sono disponibili nel SSN/SSR in misura sufficiente ad assicurare il pieno supporto del Corso di Laurea.
  2. Le Regioni/Province Autonome disciplinano
    - il contribuito delle parti (Università/Strutture del SSN/SSR) in appositi Protocolli di Intesa da aggiornare con cadenza almeno quinquennale;
    - l’entità commisurata ai costi da supportare e le modalità definite di finanziamento riservato allaformazione delle Professioni Sanitarie da attribuire alle Strutture Sanitarie sede dei Corsi di Studio, ovvero alle Università, compresi gli oneri derivanti dalle attività di sorveglianza sanitaria.
  3. Le Strutture del SSN/SSR, istituzioni pubbliche e private accreditate e IRCCS (art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421) individuate come sede dei Corsi di Studio, si impegnano ad assicurare
    - servizi per l’espletamento dei tirocini professionalizzanti, guidati dai propri professionisti che operano nelle sedi di Tirocinio (Guide/Assistenti) preparati alla funzione tutoriale e in un rapporto di norma studente-Guida di 1:1 o massimo 1:2 (DM 24 settembre 1997, Tab. 1, lettera D);
    - risorse accessorie all’espletamento delle attività professionalizzanti (es. spazi, attrezzature multimediali, divise, spogliatoi) e, se previsto dall’accordo, anche spazi/aule per la didattica frontale, senza alcun impegno economico da parte delle Università che offrono i Corsi.
    - la disponibilità del personale dipendente in possesso dei requisiti previsti (parere ANVUR n.14/18 ottobre 2011, di seguito descritti) dagli insegnamenti degli ordinamenti didattici da incaricare in qualità di docente con procedure selettive formali da parte delle Università. Tali docenti dovranno avere un trattamento omogeneo almeno su base regionale al fine di assicurare una partecipazione attiva al progetto formativo. A titolo esemplificativo sono individuate alcune possibili fattispecie di valorizzazione:
             (i) possibilità di svolgimento delle attività didattiche in orario di servizio;
             (ii) compensi economici erogati dalla struttura di appartenenza qualora l’attività di docenza sia svolta al di fuori dell’orario di servizio;
    - la messa a disposizione di personale che assume le funzioni di Direttore/Coordinatore delle attività formative professionalizzanti e di Tutor Professionali assegnati con un rapporto tutor/studente da 1:20 a 1:30 in relazione alla complessità formativa e ai modelli di tutorato, e comunque assicurando quale requisito minimo inderogabile, la presenza di un Tutor Professionale per ciascun anno di corso attivo. Tale personale è valorizzato con modalità omogenee almeno su base regionale con, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie: incentivazioni al tutorato, incarichi di funzione (organizzativi e professionali), posizioni dirigenziali.

Le Strutture Sanitarie sede dell’attività formativa teorico-pratica in qualità di sedi periferiche in convenzione assicurano le risorse e l'organizzazione delle segreterie didattiche a livello locale di supporto all’organizzazione e al funzionamento della stessa sede.
Sono inoltre assicurate dalle Strutture Sanitarie le misure di tutela della sicurezza e della salute degli studenti, in accordo agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente: in particolare le strutture sono garanti (a) della formazione “specifica” sulla sicurezza e sui rischi lavorativi cui gli studenti possono essere esposti durante le attività di tirocinio; (b) della messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI); (c) della sorveglianza sanitaria degli studenti di cui all’art. 41 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm., e degli artt. 83- 85 del D.Lgs 230/1995 e ss.mm., svolta con una frequenza in base ai rischi individuati prima dell’inizio delle attività professionalizzanti.

  • 2. Sui criteri per la titolarità di insegnamento nelle discipline professionalizzanti, di Direzione e Tutorato dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Gli Atenei, nelle procedure di incarico delle attività di docenza a contratto, delle funzioni tutoriali e di Direzione/Coordinamento delle attività professionalizzanti, considereranno i criteri riportati di seguito. Per le evidenti implicazioni anche sulle Aziende del SSN/SSR nel loro complesso, nonché per la loro rilevanza nell’assicurare qualità del sistema formativo, tali criteri sono riportati anche nei Protocolli di Intesa Regione- Università.

  • 2.1 Insegnamento nella disciplina professionalizzante (parere ANVUR n.14/18 ottobre 2011)
    • possesso della Laurea di primo livello o titolo equipollente nel Profilo Professionale di riferimento del SSD;
    • possesso di Laurea Specialistica o Magistrale riferita alla classe di riferimento del Profilo Professionale;
    • esperienza professionale idoneamente documentata e certificata nel campo specifico clinico/tecnico, e/o organizzativo per cui è richiesto l’insegnamento;
    • esperienza didattica in corsi universitari idoneamente documentata e certificata nel campo specifico clinico e/o organizzativo per cui è richiesto l’insegnamento;
    • altri titoli post-lauream inerenti al Profilo Professionale di riferimento e coerenti con l’insegnamento richiesto (quali Master e Perfezionamenti in area clinica e/o organizzativa);
    • pubblicazioni specifiche riferibili al SSD e coerenti con la disciplina richiesta per l’insegnamento.
  • 2.2 Direttore/Coordinatore delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio
    Per ciascun Corso di Laurea e Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie è previsto un Direttore/Coordinatore, docente del Corso, al quale è affidata la responsabilità della realizzazione delle attività didattiche inerenti al Corso di Laurea, con particolare attenzione all’integrazione degli insegnamenti con il tirocinio clinico. Il Direttore/Coordinatore:
    • progetta, organizza, e coordina le attività formative professionalizzanti e di tirocinio assicurando la loro integrazione con l’insieme delle attività formative del Corso di Laurea, in coerenza alla programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso;
    • identifica e propone l’accreditamento degli ambiti in cui gli studenti devono realizzare la propria esperienza di tirocinio sulla base della casistica e delle opportunità formative;
    • identifica le aree cliniche/settori da affidare ai Tutor didattici;
    • promuove livelli di integrazione e coordinamento con le direzioni delle aziende e servizi della rete formativa di riferimento attraverso incontri periodici per concordare numerosità degli studenti da accogliere in tirocinio, il fabbisogno di tutor di tirocinio;
    • identifica e condivide con le sedi di tirocinio i modelli tutoriali al fine di assicurare agli studenti esperienze di tirocinio di elevata qualità ed impatto sulle competenze;
    • sviluppa e attua un sistema di monitoraggio della qualità dei tirocini degli studenti al fine di identificarne tempestivamente le aree di miglioramento;
    • garantisce che gli studenti accolti in tirocinio siano in possesso dei prerequisiti necessari alla loro sicurezza e a quella dei pazienti/utenti;
    • assicura un sistema di valutazione delle competenze professionali attese in collaborazione con i tutor didattici e di tirocinio sia con finalità formative che certificative per i passaggi di anno di corso;
    • gestisce le risorse assegnate al corso e sovraintende alle attività amministrative necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio;
    • coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse.

L’accesso a tale funzione avviene con procedura selettiva e i candidati devono essere docenti del Corso di Laurea e in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe di laurea, con esperienza professionale nel campo della formazione non inferiore a cinque anni, appartenente alla medesima Professione Sanitaria del Corso di Laurea a cui è riferito.

  • 2.3 Sistema di tutorato
    La caratteristica abilitante dei Corsi di Laurea presuppone un sistema di tutorato che si è via via distinto in due livelli: un primo livello effettuato dai professionisti esperti che nelle sedi di tirocinio accompagnano gli studenti, chiamati Guide o Assistenti; e un secondo livello ricoperto da professionisti con elevate competenze pedagogiche assegnati ai Corsi di Laurea e chiamati con termini diversi nelle varie Regioni, per esempio didattici o clinici, ma in questa sede definiti come da normativa Tutor Professionali (Decreto Ministeriale 19 febbraio 2009 – Applicazione della L.270/04 ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie Art. 2 e Art. 4, comma 5).
  • 2.3.1 Tutor Professionale
    Il Tutor appartiene al Profilo Professionale della medesima Professione Sanitaria del Corso di Laurea a cui è riferito, e le sue funzioni sono:
    • collabora con il Direttore/Coordinatore ai processi di pianificazione, organizzazione del tirocinio;
    • progetta, implementa e valuta strategie tutoriali per sviluppare le competenze professionali e trasversali degli studenti tirocinanti nella propria area/settore clinico/tecnico di responsabilità;
    • supervisiona i processi di apprendimento professionalizzanti degli studenti conducendo la valutazione finale delle competenze raggiunte insieme alla Guida/Assistente;
    • promuove la collaborazione tra i diversi attori che partecipano alla formazione degli studenti e sviluppa strategie di integrazione tra il Corso di Laurea e le sedi di tirocinio che afferiscono alla propria area di responsabilità;
    • assume la referenza di un’area/settore clinico o tecnico nelle strutture della rete formativa di riferimento in cui sono accolti gli studenti e in cui il Tutor mantiene le competenze cliniche/tecniche e partecipa ai programmi di miglioramento della qualità;
    • progetta e gestisce le attività di laboratorio e/o di simulazione preliminari al tirocinio;
    • contribuisce al miglioramento della qualità della formazione e degli esiti del Corso di Laurea partecipando attivamente ai processi di autovalutazione, valutazione e accreditamento.

L’accesso a tale funzione avviene con procedura selettiva e i candidati devono possedere profilo, esperienza professionale e formativa nella medesima Professione Sanitaria del Corso di Laurea, con preferenza al possesso di Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, o Master in tutorato o di altri titoli attestanti un aggiornamento continuo.

  • 2.3.2 Guida o Assistente di tirocinio
    La Guida o Assistente di tirocinio svolge le seguenti funzioni:
    • facilita l’inserimento degli studenti nell’unità operativa/servizio sede di tirocinio;
    • concorre con il Tutor Professionale al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
    • assume la responsabilità delle attività effettuate dagli studenti nei confronti dei pazienti/utenti, della strumentazione o delle attrezzature da essi utilizzate;
    • facilita l’apprendimento delle competenze professionali previste dal progetto formativo;
    • vigila sulla sicurezza, qualità e modalità di svolgimento delle attività di tirocinio;
    • partecipa a percorsi specifici di formazione alla tutorialità proposti dalla sede formativa.

La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia
La Conferenza Permanente delle Classi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie

AUSPICANO
che le indicazioni sopra esposte possano essere incluse anche quali criteri nei processi di accreditamento iniziale e periodico degli Atenei al fine di promuoverne progressiva implementazione e la valutazione sistematica della loro efficacia.

RESTANO A DISPOSIZIONE
per interagire in modo propositivo con i Ministri e con gli Uffici del MUR e del Ministero della Salute, con la Conferenza Permanente delle Regioni e delle Provincie autonome e con l’Osservatorio Nazionale per le Professioni Sanitarie in collaborazione con la CRUI, ai fini di una completa sinergia di azione sia per l’elaborazione delle Linee Guida in questione, sia per il raggiungimento di un quadro normativo e operativo funzionale al mantenimento e al miglioramento continuo della qualità del percorso formativo delle figure dei Professionisti Sanitari per l’ottimale funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale.