Mozione 22 aprile 2024
Al Ministro dell’Università e della Ricerca
Al Ministro della Salute
e p.c.
Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CUN
Al Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Collegi di Area Medica
Mozione
La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 20, così come modificato dall'art. 21 del Decreto Legge 12 settembre 2013 n.104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 e dall'art. 15 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Interministeriale 402/2017, “Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal Decreto-Legge 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
VISTO l’accoglimento della proposta emendativa 18.6 a prima firma Francesco Cannizzaro, delle proposte emendative 44.015, 44.016 e 44.019 a prima firma Annarita Patriarca, delle proposte emendative 44.017 e 44.020 a prima firma Ilenia Malavasi, della proposta emendativa 44.018 a prima firma Francesco Maria Salvatore Ciancitto e della proposta emendativa 44.021 a prima firma Luciano Ciocchetti al disegno di legge n. 1752 – Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia
ESPRIME SODDISFAZIONE per l’introduzione del termine del 31/12/2026 per le misure previste dall'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 introdotto della proposta emendativa 18.6 al disegno di legge n. 1752 – Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, come richiesto dalla mozione della Conferenza del 08/04/2024;
PRENDE ATTO della regolamentazione delle responsabilità tutoriali degli enti presso cui lo specializzando è incardinato per quel che riguarda la certificazione delle attività pratiche introdotta dalla proposta emendativa 18.6 al disegno di legge n. 1752 – Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che peraltro semplicemente chiarisce quello che già è previsto quando i medici in formazione specialistica ruotano presso le strutture della rete;
ESPRIME FORTE PREOCCUPAZIONE per gli effetti che l’approvazione delle succitate proposte emendative 44.015, 44.016, 44.017, 44.018, 44.019, 44.020 e 44.021 al disegno di legge n. 1752 – Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, contenenti complessivamente la possibilità per i medici in formazione specialistica di stipulare contratti a tempo determinato decorrenti fino alla fine del periodo di specializzazione indipendentemente dall’appartenenza della struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato alla rete formativa della sede della Scuola di Specializzazione cui è iscritto lo specializzando stesso, comporteranno per la corretta attuazione del percorso formativo degli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area medica, anche in considerazione che l’attività del medico in formazione specialistica non può mai considerarsi sostitutiva del personale di ruolo;
NON CONDIVIDE l’approvazione della succitata proposta emendativa 18.6 al disegno di legge n. 1752 – Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in particolare dove dispone la sostituzione della prova finale annuale con l’ottenimento della certificazione delle attività pratiche da parte degli enti di incardinamento, in quanto evidentemente non tiene conto della necessità di verificare non solo le competenze pratiche, ma anche le competenze teoriche da parte della Scuola di Specializzazione al momento del passaggio di anno; tale situazione avrebbe da una parte comprensibili ricadute negative sulla qualità della formazione specialistica e sul mantenimento degli alti standard della stessa e dall’altra introdurrebbe evidenti discriminazioni di qualità della formazione tra i medici in formazione specialistica di una stessa scuola (contrattisti vs non contrattisti) in quanto valutati e verificati in modo non equo/omogeneo, determinando di fatto l’attribuzione a chi certifica nella struttura che contrattualizza una responsabilità di garanzia legale della qualità della formazione che per norma non può essere che della Scuola di Specializzazione/Ateneo;
RILEVA che la rete formativa di una Scuola di Specializzazione è parte essenziale della sua offerta formativa e la sua costituzione e qualità partecipa al processo di accreditamento della Scuola stessa, secondo il citato D.Lgs. n. 368/1999;
RILEVA che, ai fini di un’adeguata formazione, la frequenza degli specializzandi presso i presidi ospedalieri e le strutture territoriali del Servizio Sanitario Nazionale debba prevedere la frequenza delle strutture delle reti formative delle sedi delle proprie Scuole di Specializzazione, accreditate in base ai requisiti strutturali e di qualità di cui ai citati D.I. 68/2015 e 402/2017;
RILEVA che lo stesso D.I. 402/2017, all’allegato 1 art. 1,2, individua in 18 mesi massimo la frequenza presso strutture formative extra rete;
RITIENE che, nonostante sia legittima e necessaria l’applicazione da parte del SSN di misure straordinarie atte a garantire i livelli essenziali di assistenza ed il recupero delle liste d’attesa, così come il raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia sufficiente a questo scopo l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ex art. 1, co. 548-bis della L. 145/2018, come modificato dal DL 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 56/2023, n. 56, comprensivo del limite di 18 mesi per l’assunzione presso le strutture operative esterne alla rete formativa delle sedi delle proprie Scuole di Specializzazione;
RITIENE inoltre che, pur con le sue criticità, la suddetta misura permette la migliore sinergia tra Università e SSN nella formazione dei medici specializzandi e un giusto equilibrio tra necessità formative degli specializzandi e necessità organizzative del SSN;
La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia
CHIEDE PERTANTO
ai Sig.ri Ministri in indirizzo il loro autorevole intervento affinché,
in sede di esame del disegno di legge n. 1752 – Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le modifiche apportate dagli emendamenti 44.015, 44.016, 44.017, 44.018, 44.019, 44.020 e 44.021 e dai punti b, c, e d dell’emendamento 18.6 siano eliminate dal disegno di legge, ai fini della salvaguardia della qualità della formazione medica specialistica e dell’assistenza erogata dal nostro SSN.
In subordine, nel caso i Sig.ri Ministri siano del parere di mantenere le modifiche apportate dagli emendamenti proposti,
CHIEDE
- che venga definita un’ulteriore proposta emendativa al disegno di legge n. 1752 – Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, contenete la seguente modifica all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: “In tutti i casi in cui la struttura operativa in cui lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando, dovrà essere redatto, a cura del Consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell’azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa. Sempre nel contratto stesso dovrà essere sancito l’impegno da parte dell’Azienda assumente, per il tramite del Responsabile della UO di incardinamento dello specializzando, a garantire lo svolgimento del progetto formativo individuale, in quantità e qualità, svolgimento che dovrà essere attestato dal responsabile/tutor dell’ente assumente e sottoposto a verifica periodica da parte della Scuola e comunque in sede di esame per il passaggio d’anno. Nei casi in cui l’Azienda assumente, per il tramite della UO di incardinamento dello specializzando, non sia in grado di garantire il completo svolgimento del progetto formativo individuale, la stessa concorda con la scuola una struttura idonea, facente parte della rete formativa della scuola dove è iscritto lo specializzando, dove può essere completato il percorso formativo e il medico in formazione specialistica frequenterà, a tal fine e per il periodo necessario, la struttura individuata mediante l’istituto del “comando”;
- che sia specificato che il contratto di assunzione sia da considerarsi nullo in caso l’ente di inquadramento perda l’accreditamento ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
- che venga definita un’ulteriore proposta emendativa al disegno di legge n. 1752 – Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che modifichi in questo modo l'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al dodicesimo periodo: “La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione l’attestazione delle competenze pratiche previste nel progetto formativo individuale e acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione attestazione sostituisce è valida, ma non sostitutiva, ai fini della prova di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma.”
Roma, 22 aprile 2024
F.to il Presidente della Conferenza Permanente
Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia
Prof. Paolo Villari