Lettera all'On. Sig.ra Ministro - 23/05/2024
Al Ministro dell’Università e della Ricerca
e p.c.
Al Ministro della Salute
Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CUN
Al Presidente della Conferenza Permanente dei CLMCU in Medicina e Chirurgia
Al Presidente della Conferenza Permanente dei CLMCU in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Al Presidente della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea e Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie
Al Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ministero dell’Università e della Ricerca
Al Direttore Generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale – Ministero della Salute
Oggetto: Richiesta di chiarimenti circa il comma 548-bis, articolo 1 della legge 145/2018, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito in legge con modificazioni dalla legge 56/2024.
On. Sig.ra Ministro,
la Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia, di concerto con la Conferenza Permanente dei Presidenti dei Collegi di Area Medica (Intercollegio) e il Coordinamento dei Referenti delle Scuole di Specializzazione afferenti allo stesso, ha analizzato in profondità il comma 548-bis dell’articolo 1 della legge 145/2018, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito in legge con modificazioni dalla legge 56/2024, il cui contenuto risulta essere di particolare rilevanza per la corretta attuazione del percorso formativo degli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area medica. Data la rilevanza di tali disposizioni e le diverse interpretazioni che ne possono scaturire, ci rivolgiamo a Lei per sollecitare un chiarimento ufficiale che possa dirimere eventuali dubbi e assicurare un'applicazione uniforme della norma su tutto il territorio nazionale. Ciò è fondamentale non solo per garantire la corretta applicazione della legge anche in relazione alle norme vigenti a livello nazionale ed europeo, ma anche per fornire certezza giuridica alle parti interessate.
Nello specifico, il comma 2 dell’articolo 38 del DL 17 agosto 1999, n. 368 stabilisce che “le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso”. Quindi tale comma prevede come requisiti per l’accesso alla prova finale annuale lo svolgimento di attività teoriche e pratiche e di un numero minimo di interventi pratici personalmente svolti.
La legge 145/2018, come modificata, prevede attualmente, per i medici in formazione specialistica assunti a tempo determinato da enti sanitari, la sostituzione della prova finale annuale per il passaggio all’anno successivo relativa alla valutazione delle conoscenze e competenze acquisite con la certificazione delle sole attività pratiche effettuate da parte degli enti di incardinamento. Sebbene tale regolamentazione delle responsabilità tutoriali degli enti di incardinamento nell’attestazione delle attività pratiche di fatto prenda atto e normi ciò che è già comunemente previsto da tutte le Scuole di Specializzazione per le attività formative pratiche svolte presso le strutture della rete formativa e/o extra-rete, tale disposizione, come già rappresentatoLe per il tramite delle mozioni della Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia e dell’Intercollegio di Area Medica del 22 aprile 2024 e dalla Raccomandazione del Consiglio Universitario Nazionale del 24 aprile 2024, se male interpretata correrebbe il rischio di conferire impropriamente all’ente di incardinamento la responsabilità di garanzia legale della qualità della formazione che, secondo lo stesso DL 17 agosto 1999, n. 368, è attribuita alla Scuola di Specializzazione e all’Ateneo. Si rammenta, infatti, che la prova annuale finale è una valutazione certificativa delle competenze teoriche e pratiche acquisite, propedeutica al passaggio d’anno e all’ammissione alla prova finale stessa. Inoltre, il superamento di tale prova è sancito da un giudizio graduato che è poi preso in considerazione nella composizione del voto attribuito al momento del conferimento del Diploma di Specializzazione alla fine del corso. Poiché lo stesso comma 548-bis in oggetto ribadisce che, anche per i medici in formazione specialistica dipendenti a tempo determinato presso gli enti sanitari, la competenza esclusiva sulla formazione teorica è della Scuola di Specializzazione e che la formazione teorica stessa si deve svolgere presso le sedi delle Scuole per sei ore settimanali, è evidente che è necessario prevedere un momento di valutazione certificativa di tali competenze teoriche acquisite che deve essere responsabilità esclusiva della Scuola.
Per quanto sopra esposto, appare necessario e urgente fornire un quadro interpretativo complessivo che armonizzi le norme vigenti e che preveda, per i medici in formazione specialistica dipendenti a tempo determinato da enti sanitari, una modalità di integrazione tra la certificazione delle competenze teoriche di diretta pertinenza della Scuola di Specializzazione/Università e la certificazione delle competenze pratiche attualmente attribuita, per l’intervento della norma in questione, all’ente presso il quale il medico in formazione specialistica è contrattualizzato. Le due valutazioni sono ambedue indispensabili per la verifica necessaria del superamento della prova annuale finale che comunque deve essere certificata dalla Scuola per il conseguente passaggio d’anno del medico in formazione specialistica, in quanto la Scuola stessa è la struttura garante, per competenza e per norma, del corretto svolgimento del percorso formativo universitario, che permetterà il rilascio del titolo da parte della Scuola medesima e quindi dell’Università.
In mancanza di un’interpretazione autentica che tenga conto di tali necessità si verrebbero a verificare le seguenti gravi criticità che potrebbero inficiare la validità del titolo conseguito oltre che il suo riconoscimento a livello europeo:
1. il medico in formazione specialistica potrebbe accedere all’anno successivo di corso senza essere stato valutato sull’acquisizione dalle competenze teoriche previste dagli ordinamenti così come declinati dal DI 68/2015;
2. la formazione specialistica verrebbe ridotta a un mero apprendistato di competenze pratiche con conseguente dequalificazione della stessa e impossibilità del mantenimento degli alti standard attualmente garantiti nella formazione di professionisti tra i più qualificati a livello internazionale;
3. il dirigente medico dell’ente sanitario in cui è assunto lo specializzando potrebbe non avere le competenze per effettuare una corretta e valida verifica, venendo meno i requisiti richiesti a livello europeo per l’erogazione di una formazione di tipo universitario;
4. si verificherebbero evidenti discriminazioni nella formazione tra medici in formazione specialistica dipendenti a tempo determinato di enti sanitari diversi e soprattutto nei confronti di quelli non dipendenti appartenenti ad una stessa Scuola, in quanto valutati e verificati in modo non equo e disomogeneo.
Certi della Sua sensibilità alle problematiche della qualità della formazione medica specialistica, confidiamo in un Suo intervento atto ad ottenere un’interpretazione autentica del comma 548-bis, articolo 1 della legge 145/2018, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge con modificazioni dalla legge 56/2024, al fine di garantire uniformità di comportamento a livello nazionale indispensabile a conservare il pieno valore del titolo di specialità anche ai medici in formazione specialistica dipendenti a tempo determinato presso enti sanitari e il pieno riconoscimento dello stesso a livello europeo.
La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione e restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro.
Con i più cordiali saluti,
Roma, 23 maggio 2024
Il Presidente della Conferenza Permanente
Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia
Prof. Paolo Villari
Il Presidente dell’Intercollegio di Area Medica
Prof. Andrea Lenzi