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Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico

l'immagine illustra un foglio con il simbolo della bilancia ad indicare che si tratta di documenti normativi

La conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, (LEGGE 17 dicembre 2021 , n. 215) nel capo II, dopo l’articolo 12 introduce:

«Art. 12 -bis ( Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico ). — 1. All’articolo 1, comma 548 -bis , della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,” sono inserite le seguenti: “nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa,”;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l’attività formativa presso le medesime strutture”;

c) al quarto periodo, dopo le parole: “alle attività assistenziali svolte, si applicano” sono inserite le seguenti: “, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,” e dopo le parole: “del Servizio sanitario nazionale” sono aggiunte le seguenti: “e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza”.