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Regolamento

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE FACOLTÀ E SCUOLE DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Art. 1

La Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia si propone di discutere i problemi delle Facoltà e Scuole Mediche, di promuovere iniziative per la loro soluzione e coordinare le relative attività, eventualmente trasmettendo le proprie conclusioni alla CRUI, al CUN e ai competenti Organi di Governo.

Art. 2

Fanno parte della Conferenza i Presidi ed i Presidenti delle Facoltà e Scuole in carica, nonché i responsabili delle strutture di raccordo, comunque denominate, che coordinino Dipartimenti e Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia.

I Presidi o i Presidenti che non siano in grado di partecipare alle riunioni della Conferenza possono, di volta in volta, accreditare un loro delegato, che vi partecipa con gli stessi poteri del delegante.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.  Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 3

Partecipano alla Conferenza i Presidenti delle Conferenze delle Strutture didattiche afferenti alle Facoltà e Scuole Mediche (Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e P.D., Professioni Sanitarie, Biotecnologie, Scienze Motorie).

La Conferenza può invitare altresì i Rettori appartenenti a Facoltà o Scuole Mediche, i docenti rappresentanti le Facoltà di Medicina e Chirurgia nel CUN e nei Comitati Europei, i dirigenti della Direzione Generale del MIUR, i membri dell’ANVUR, i membri del Parlamento e le Istituzioni che in ragione di loro specifiche competenze posso apportare un valido contributo.

Gli invitati partecipano alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno della riunione della Conferenza, ma non hanno diritto di voto.

Art. 4

Sono Organi della Conferenza: il Presidente, i 3 Vicepresidenti, il Segretario.

Il Presidente ed i Vicepresidenti, di cui uno Vicario, sono eletti tra i Presidi ed i Presidenti delle Facoltà e Scuole Mediche in una seduta della Conferenza appositamente convocata.

L’elezione avviene, nella prima votazione, con la maggioranza degli aventi diritto.

Dalla seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti fra due o più candidati, si procede al ballottaggio.

Il Segretario viene designato dal Presidente.

Il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica tre anni. Essi decadono dalla carica ove cessino dall’Ufficio di Preside o Presidente di Facoltà o Scuola prima della scadenza del triennio.

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Segretario. 

Art. 5

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Conferenza, delle quali stabilisce l’ordine del giorno ed esegue le eventuali deliberazioni.

Il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario in caso di impedimento o di assenza.

Il Segretario redige il verbale delle riunioni e coadiuva il Presidente nei rapporti con gli organi di informazione.

Il Consiglio di Presidenza collabora con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. 

Art. 6

La Conferenza può organizzare i suoi lavori mediante Commissioni Permanenti che svolgono funzioni istruttorie e propositive.

Sono Commissioni permanenti della Conferenza:

  • Commissione per i rapporti con il SSN;
  • Commissione per i rapporti con l’InterCollegio;
  • ·Commissione per i rapporti con le Conferenze Permanenti dei Presidenti dei Corsi di Laurea afferenti alle Facoltà Mediche;

 Le Commissioni Permanenti sono presiedute da un Vicepresidente indicato dal Consiglio di Presidenza.

La Conferenza può dar vita a Commissioni ad hoc temporanee per lo svolgimento di compiti specifici e mandati definiti.

Art. 7

Le riunioni della Conferenza si svolgono, presso una sede scelta dal Presidente o presso il MIUR, di norma con cadenza mensile.

L’ordine del giorno deve essere comunicato almeno una settimana prima della data della riunione.

Al di fuori di tale cadenza, le riunioni possono essere convocate dal Presidente di sua iniziativa o quanto lo richieda un terzo degli aventi diritto.

 

 

Norme transitorie

Nella prima applicazione del presente Regolamento rimangono operative le designazioni in essere.